Il quadro legislativo nazionale, impone che una qualsiasi attività lavorativa eseguita in quota debba essere protetta contro le cadute dall’alto. Il lavoro può considerarsi in quota se l’addetto opera all’altezza superiore di 2 m rispetto ad piano stabile.
Il decreto legislativo 81/08 impone che, in mancanza di misure di protezione collettive quali ad esempio i parapetti, si possano utilizzare sistemi di protezione equivalenti quali ad esempio le linee vita.
Successivamente si è legiferato in ambito regionale e provinciale dando vita a regolamenti locali che hanno introdotto l’obbligo di prevedere, in caso di nuove costruzioni o di interventi sostanziali sulle coperture, sistemi permanenti di protezione contro le cadute dall’alto. Tali leggi/regolamenti impongono l’obbligo di presentare il progetto dell’impianto anticaduta (Elaborato Tecnico di Copertura) per poter ricevere l’onere abilitativo richiesto.
Per le linee vita esistono norme di prodotto Europee e Nazionali che regolamentano la produzione, le prove tipo, i materiali e componenti anticaduta. Ogni componente immesso nel mercato, infatti, deve essere conforme a una o più norme di prodotto specifiche. Ogni prodotto deve essere contraddistinto, in modo indelebile, con molteplici informazioni e specifiche.
Ad oggi le regioni che hanno legiferato regolamentando le modalità con cui rispettare l’obbligo sia a livello amministrativo (DIA, SCIA…) che progettuale con l’indicazione dei criteri sono quelle evidenziate nella sottostante cartina.